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Reclami Bank of China Milan


Dedicare il migliore e l’efficace servizio alla clientela rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della Bank of China Ltd Milan Branch.

Il personale di sportello è costantemente a disposizione del cliente per fornire chiarimenti, informazione e risposte a quesiti di problemi. In caso di insoddisfazione, il cliente può inoltrare un reclamo alle nostre filiali.

Come presentare un reclamo

L’Ufficio Compliance della Bank of China Ltd Milan Branch ha il compito di accogliere e gestire gli specifici casi del reclamo.

Il reclamo deve essere in forma scritta con contenuto quanto più completo e dettagliato possibile. Per la presentazione il cliente può utilizzare il presente  modulo.

Il reclamo deve essere indirizzato all’attenzione dell’Ufficio Compliance, con una di queste modalita’:

·Per posta, ordinaria o raccomandata, all’indirizzo:

Bank of China Ltd Milan Branch

Ufficio Compliance

Via Santa Margherita 14/16

20121 Milano

·Via email a: compliance.it@bankofchina.com

·Via fax al numero 0289013411

·Consegnare a mano al responsabile dello sportello dove e’ intrattenuto il rapporto, l’ultimo è tenuto a innoltrarlo all’ufficio apposito per il reclamo della Filiale, quale l’uffico Compliance.

La nostra banca provvede ad evadere tempestivamente le richieste pervenute entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, potrà attivare le seguenti procedure di risoluzione stragiudiziale previste dalla vigente normativa:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L’ABF e’ un organismo istituito dalla Banca d’Italia ed entrato in vigore dal 15 ottobre 2009, e si occupa di risolvere in modo stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche.

L’ABF puo’ decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:

- fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;

- senza limiti di importo, in tutti gli altri casi.

Le controversie possono essere sottoposte all’ABF solo dopo l’eventuale mancato accoglimento di un reclamo o il mancato riscontro entro 30 giorni da parte della Banca.

Per approfondire è possibile:

·consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it

·scaricare la  guida all'Arbitro Bancario Finanziario in formato pdf

·chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca

Conciliatore BancarioFinanziario.

Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio il cliente rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministro della Giustizia):

con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 53, tel. 06/674821, sito internet www.concilatorebancario.it.

·consultare il sito www.concilatorebancario.it

·rivolgersi alla Sede del Conciliatore Bancario Finanziario

Via delle Botteghe Oscure 54 00186 – Roma

Tel. 06.674.821

• via e-mail all'indirizzo associazione@conciliatorebancario.it
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