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Spett.le Clientela,
DEPOSITI DORMIENTI
"L'art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come "dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.
Il D.P.R. 22 Giugno 2007, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007 ed entrato in vigore il 17 agosto 2007, ha definito "dormienti" i seguenti rapporti contrattuali:
- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio, etc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata;
in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:
- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.
La Legge 27 ottobre 2008 n. 166 ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina riferita ai rapporti dormienti alle seguenti fattispecie:
- gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto;
- gli importo dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita che non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto (due anni);
- gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 che non siano stati reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.
Al verificarsi delle condizioni di "dormienza" la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo istituito dalla Legge n. 266/2005, restando impregiudicate la cause di estinzione dei diritti.
Il rapporto "dormiente" non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.
PROCEDIMENTO DI RIMBORSO DI SOMME AFFLUITE AL FONDO
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a CONSAP la gestione delle domande di rimborso delle somme affluite al Fondo rapporti dormienti.
Le domande di rimborso dovranno essere inviate a CONSAP direttamente dal cliente (anche per via telematica) a uno dei seguenti indirizzi:
Le domande dovranno essere formulate compilando il modulo messo a disposizione da CONSAP (la modulistica è reperibile sul sito http://www.consap.it/Fondi/Fondocontidormienti) ed allegando la documentazione richiesta.
Le Banche sono tenute a rilasciare ai clienti che la richiedano un'attestazione conforme al modello fornito da CONSAP nella quale si dichiara di aver devoluto al Fondo le somme per le quali si chiede il rimborso, di non aver provveduto al rimborso diretto delle somme richieste e di avere adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio).
Le Banche sono tenute a rilasciare ai clienti che la richiedano un'attestazione conforme al modello fornito da CONSAP nella quale si dichiara di aver devoluto al Fondo le somme per le quali si chiede il rimborso, di non aver provveduto al rimborso diretto delle somme richieste e di avere adempiuto agli obblighi di cui al D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio).
*nota: ai sensi dell'art.4 del D.P.R.116 e' previsto che, la pubblicazione dell'elenco dei rapporti dormienti non rappresenta una violazione della disciplina sulla privacy poiche' i dati da pubblicare non riguardano informazioni sensibili.
Il personale della Banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione. Si prefa di contattare il seguente numero di telefono 0039-02-86473208.
| Elenco Dormienti Liquidati al Fondo il Marzo 2019 Bank of China |
| COGNOME |
NOME |
DATA NASCITA |
| XU |
HAI |
06101956 |
| GAO |
SHUMAO |
04071946 |
| ZHAO |
YIRONG |
10081971 |
| LIN |
LONGBO |
30011977 |
| HE |
FENG |
03021975 |
| XU |
MING |
17011970 |
| ZHANG |
JUNFENG |
18111953 |
| GAO |
YUAN |
23091970 |
| WANG |
XU |
06021977 |
| DING |
YING |
23061976 |
| MENG |
JUNMIN |
28051956 |
| JIA |
YENHONG |
12031972 |
| ZHENG |
LAILI |
02121975 |
| ZHANG |
RUIZHEN |
25071950 |
| LI |
AIPING |
08091954 |
| JIANG |
LIFENG |
19041974 |
| YANG |
QING |
22111956 |
| ZHU |
XUEHUA |
01031974 |
| ZHENG |
XIAOZHOU |
02031968 |
| PING |
GUANG |
20041963 |
| CHEN |
NAIBAO |
28101965 |
| ZHAO |
JIANJIAN |
05041981 |
| KONG |
ZHUOJUN |
08011982 |
| HUANG |
YUNYI |
08031978 |
| PANG |
KINGLOON |
02091975 |
| YAO |
JIN |
03091960 |
| ZHANG |
QIUYING |
18091961 |
| YANG |
ZHENGPAO |
20041981 |
| QI |
QINGJUN |
17011970 |
| HU |
LIHE |
20071970 |
| LUO |
MEIHUA |
13111969 |
| YU |
WENJIE |
13051966 |
| HU |
WEI |
17091980 |
| HU |
KEYANG |
15051938 |
| LIAO |
KEWANG |
14021972 |
| HU |
XUHONG |
09041975 |
| |
OTTO PIU GRUPPO S.A.S DI ZHOU HAI |
05072000 |
Bank of China Milan Branch 25 Marzo 2019
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